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Ricalcolo pensioni militari

Iniziativa legale per la tutela dei diritti degli appartenenti al Comparto Sicurezza proposta dallo studio legale Michele Scolamiero & Partners.

La Corte dei Conti dice sì all’aliquota maggiorata al 44%.
Chi può fare ricorso e come procedere.

Le pronunce positive

Ex plurimis: così, tra le ultime, Corte dei Conti Lombardia 13.05.2019 n. 111. Vedi anche Corte dei Conti Toscana 17.05.2019 n. 200 [2] Corte dei Conti Sardegna 04.01.2018 n. 2 e, successivamente, tra le numerosissime, Corte dei Conti Puglia 19.07.2019 n. 473, Corte dei Conti Puglia e 06.11.2018 n. 730; Corte dei Conti Puglia 29.05.2018 n. 446; Corte dei Conti Toscana 19.10.2018 n. 261; Corte dei Conti Veneto 25.10.2018 n. 179; Corte dei Conti Lombardia 07.10.2019 n. 246: Corte dei Conti Lombardia 11.10.2019 n. 264; Corte dei Conti Lazio 24.06.2019 n. 297; Corte dei Conti Emilia Romagna 10.04.2019 n. 51. [3] Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, 08.11.2018 n. 422. Per le Sezioni Regionali si veda, da ultimo, Corte dei Conti Toscana 21.06.2019 n. 265; Corte dei Conti Lombardia 07.10.2019 n. 246. [4] Corte dei Conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, 09.09.2019 n. 310. Della stessa Seconda Sezione Centrale di appello si segnalano anche le conformi sentenze 05.06.2019 n. 197; 13.06.2019 n. 205. Per le Sezioni Regionali si veda, per tutte, Corte dei Conti Piemonte 26.09.2019 n. 274

La questione controversa

A seguito del subentro dell’INPS all’INPDAP, a far data dal 1° gennaio 2012, l’INPS ha ritenuto (e tuttora ritiene erroneamente) che gli arruolati in un qualsiasi corpo militare che abbiano maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile ai fini pensionistici, siano soggetti all’aliquota contributiva prevista nella misura del 35,9% dall’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 (peraltro dettato per gli impiegati civili dello Stato), e non a quella del 44%, prevista dall’art. 54.  La soluzione prospettata dall’INPS si basa su una lettura assai miope del suddetto art. 54, ritenuto applicabile ai soli militari che non solo avessero maturato la suddetta anzianità contributiva, ma fossero poi cessati immediatamente dal servizio, senza sommare ulteriori annualità. Tale interpretazione è contraddetta dalla stessa norma, nella misura in cui prevede aumenti contributivi nella misura dell’1,80% per ogni annualità successiva. Su questa base, in estrema sintesi, più Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti hanno superato tale orientamento sostenuto dall’INPS, pronunciando sentenze favorevoli all’applicazione dell’aliquota maggiorata.

Chi può fare ricorso

Personale militare – status di militare che deve sussistere al momento dell’arruolamento e non per l’intera carriera – la cui pensione sia stata liquidata con il sistema misto retributivo – contributivo dall’INPS, alla data del 31 dicembre 1995 con una anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni (orientativamente, coloro che si sono arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983): carabinieri, marina militare, vigili del fuoco, areonautica, esercito, forestale, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia di Stato (PdS solo se arruolati prima del 25.6.1982). Anche per la Polizia di Stato (in quanto militari fino al 25.06.1982) e per la Polizia Penitenziaria (in quanto smilitarizzati dal 15.12.1990). Diverse sentenze hanno riconosciuto il ricalcolo anche ai Vigili del Fuoco. 

Per esplicita disposizione legislativa, nei confronti dei predetti, ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, si applicano le norme previste dall’art. 61 DPR  29/12/1973 n. 1092 in virtù dell’art. 11 co. 2 della l. 850/1973, come sostituito dall’art. 14 del DL 4/08/1987 convertito in l. 402/1987 (fonte. Circolare INPDAP n.40 del 13/09/2005 – artt. 1 -4 – l. 252/2004 art. 1bis D. Lgs 165/2001 – D. Lgs. 165/2007).

Cosa si ottiene

Ricalcolo della pensione mediante applicazione della corretta aliquota pensionistica. Il ricalcolo comporta tendenzialmente un aumento della pensione variabile dalle 150,00 € alle 250,00 € mensili circa. Il ricalcolo, oltre che per i ratei futuri, sarà operato anche per i ratei maturati nei 5 anni che hanno preceduto la presentazione della prima istanza.

Cosa fare per ottenere il ricalcolo

È necessario dapprima introdurre un’istanza di riesame all’INPS competente, quindi (in caso di rigetto o di mancata risposta, decorsi 120 giorni) proporre ricorso (entro i successivi 3 anni, a pena di decadenza) alla Corte dei Conti territorialmente competente. Si raccomanda di evitare soluzioni “fai da te” in questa prima fase stragiudiziale: la sua corretta definizione costituisce infatti un momento di assoluta rilevanza. E ciò sia perché l’INPS potrebbe già in tale momento accogliere la domanda tesa al ricalcolo, sia perché la suddetta istanza di riesame condiziona inevitabilmente il futuro giudizio, che si renderebbe necessario in caso di diniego o di silenzio serbato dalla stessa INPS sulla richiesta.

Valutazione

Per partecipare occorre presentare la seguente documentazione:

  • Il modello 5007 (provvedimento di liquidazione della pensione);
  • il modello 0 bis / M del 2018 (preferibilmente anche 2016 e 2017).

(Entrambi i documenti possono ricavarsi telematicamente presso il profilo INPS on-line, oppure presso lo sportello territorialmente competente, sempre dell’INPS)

N.B : Tutti i documenti richiesti in questa fase di restrizioni relazionali devono essere trasmessi al seguente indirizzo email: studiolegalescolamiero@gmail.com

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