Richiesta risarcitoria per la mancata attuazione della previdenza complementare
Iniziativa legale per la tutela dei diritti degli appartenenti al Comparto Sicurezza proposta dallo studio legale Michele Scolamiero & Partners.
La legge 335/1995 cd “legge Fini” ha sancito il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo che ha dato vita alla previdenza complementare purtroppo mai attuata nonostante l’emanazione della legge 448/1998 e del D. Lgs. 5/12/2005, n. 252 che prevedevano l’istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, avrebbe dovuto avviare le procedure di “concertazione/contrattazione”, questa attività non è mai stata avviata nonostante le storiche pronunce del TAR Lazio che con le sentenze del 2014 n. 2122 e 2123, ha ingiunto l’Amministrazione ad adempiere nel termine di 180 giorni. Davanti all’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ha nominato un Commissario ad acta, al quale ha affidato il compito di attivare procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Amministrazioni competenti. Tutto ciò non ha sortito alcun effetto e così l’attuazione della previdenza complementare, ancora oggi, a distanza di 26 anni resta una chimera.
La mancata attuazione di tali previsioni ha generato l’esistenza di un danno agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza impedendogli da una parte l’adesione a forme di previdenza complementare e dall’altra di irrobustire l’importo della propria pensione.
Ciò trova fondamento anche nelle recentissime sentenze della Corte dei Conti Puglia n. 207/2020 pubblicata in data 15.05.2020 secondo la quale “Si tratta di un riconoscimento di un diritto incontestabile, la cui mancata attuazione avrà come effetto diretto il risarcimento del danno subito dai ricorrenti; ormai non può più sottacersi la discriminazione attuata e perpetrata ai danni del personale che, quotidianamente, si vede limitato nei propri diritti e nelle proprie aspettative”, e la sentenza della Corte di Cassazione n. 22807 del 20/10/2020 secondo la quale “La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione/contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli art. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e art. 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti”.
Lo Studio Legale Scolamiero & Partners sta predisponendo ricorsi individuali e collettivi al fine di richiedere il risarcimento del danno per la mancata attuazione della previdenza complementare nel comparto Sicurezza.
Chi può presentare il ricorso
- Requisito soggettivo: ha diritto a richiedere il risarcimento danni il personale del comparto Sicurezza
- Requisito oggettivo: al ricorso potrà partecipare il personale ancora in servizio, nonché il personale in quiescenza (con il sistema misto e con il sistema contributivo)
Cosa domandiamo
Il risarcimento dei danni per la mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto Sicurezza.