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Lesioni derivanti al bambino dalla vaccinazione

La vaccinazione rappresenta quell’attività di prevenzione di malattie infettive che, genericamente, consiste nella somministrazione di una sostanza contenente batteri e virus (morti o depotenziati) in grado di innescare nel sistema immunitario del soggetto la produzione di anticorpi da impiegare nell’ipotesi, futura e/o eventuale, di contatto con lo stesso agente patogeno. Pur trattandosi di trattamento medico, può manifestare degli effetti indesiderati, sia di lieve entità e dunque transitori, sia più gravi e permanenti.

La Legge 119/2017 c.d. Decreto VACCINI ha aumentato il numero dei vaccini obbligatori in Italia, portandoli da 4 a 10 per l’infanzia e l’adolescenza, aumentando esponenzialmente il numero dei bambini danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie o fortemente raccomandate.

La Legge riconosce a coloro i quali “abbiano riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.

Occorre precisare, che il diritto all’indennizzo previsto dalla legge sorge solo a seguito dell’accertamento della sussistenza di un danno irreversibile, conseguente alla somministrazione del vaccino, si prescrive in tre anni dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi, dal momento in cui la patologia si è conclamata pervenendo ad uno stadio cronico.

La domanda deve essere indirizzata alla A.S.L. competente che a sua volta la trasmette alla commissione medica ospedaliera (CMO) per un giudizio sul nesso causale tra la vaccinazione, e “la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte”. Avverso il giudizio di tale commissione, è ammesso ricorso al Ministro della Salute.

La stessa legge specifica che è facoltà del ricorrente esperire l’azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione. L’indennizzo previsto dalla legge comunque, non pregiudica al soggetto danneggiato dalla vaccinazione, il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti diritto che presuppone, tuttavia, l’accertamento di una responsabilità per dolo o colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.

Il danno da vaccinazione rappresenta una categoria in costante evoluzione, aggiornata sulla base del progresso delle conoscenze scientifiche, delle leggi e per ultimo della giurisprudenza. 

L’ordinamento giuridico ha ampliato il ristoro indennitario, estendendolo anche ai soggetti che si sottopongono alla vaccinazione non obbligatoria, somministrazione fortemente consigliata dai medici di base e promossa dall’autorità sanitaria.

Al fine di ottenere il beneficio economico previsto per legge è opportuno premunirsi della seguente documentazione medico-sanitaria:

  1. Cartella clinica della nascita
  2. Libretto sanitario/tessera vaccinale
  3. Certificati medici e documentazione equipollente proveniente da pubbliche strutture attestanti la prima manifestazione dei sintomi riferibili ad una neuropatia ed alla sua esistenza
  4. Sono esclusi i casi di autismo
  5. Certificato di frequenza presso centri di riabilitazione e piano terapeutico rilasciato dall’ASL

Inoltre, è necessario indicare:

  • I sintomi (quali febbre alta e/o convulsioni) riscontrati a seguito della vaccinazione e del ricovero in ospedale;
  • Stato di salute attuale.

N.B : Tutti i documenti richiesti in questa fase di restrizioni relazionali devono essere trasmessi al seguente indirizzo email: studiolegalescolamiero@gmail.com

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