La garanzia dei diritti nelle Corti d’Europa – Le decisioni del 14.04.2022
Con una serie di decisioni del 14.04.2022 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è dimostrata, nuovamente, sensibile alle doglianze sollevate dallo studio dell’avv. Michele Scolamiero facendo si che gran parte delle censure mosse alla condotta tenuta dallo Stato Italiano che, ad avvisto dello studio, si era reso colpevole di aver violato la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo, in particolare l’art. 6§1 in tema di equo processo trovassero, ancora una volta, soddisfazione.

I ricorsi nascono in conseguenza del mancato pagamento delle rispettive sentenze, emesse dai tribunali nazionali, a mezzo delle quali i ricorrenti avevano ottenuto il riconoscimento della rivalutazione dell’indennizzo ex lege 210/92, ricevendo in cambio solo continui rinvii ingenerando violazioni di aspettative economiche (rivalutazione dell’indennizzo) chiare e previste per legge, nonché ipotesi di discriminazione nel godimento di questi trattamenti tra la categoria dei ricorrenti e categorie omogenee o assimilabili per i quali lo Stato Italiano aveva provveduto in tempi più brevi.
Le pretese violazioni traggono, dunque, origine direttamente dalla violazione di una Legge (c.d. L. “Pinto”). Infatti, il “vulnus” che viene a crearsi dopo la definizione del processo con l’emissione della sentenza (che avviene sempre in tempi tecnici già dilatati, rispetto a quelli previsti dalla legge richiamata), è rappresentato dalla mancata rispondenza in fatto, della esazione del credito liquidato in sentenza, ovvero del pagamento da parte dell’Amministrazione Statale tenuta a tanto, che nonostante il decorso delle tempistiche (120 gg dalla notifica della sentenza), previste dalla Legge (art. 14 co. 1 legge n. 669 del 1996, modificato dall’art. 147 della L. n. 388/2000 che ha elevato l’originario termine di 60 giorni a 120 giorni), non ha provveduto al pagamento in tempi ragionevoli, lasciando che fossero i ricorrenti ad azionare le procedure esecutive (in molti casi dilatorie e inutili per la mancanza di recovery, come nel caso dei pignoramenti mobiliari presso terzi), previste dalla legge, al fine di recuperare le somme liquidate nelle dette sentenze. La violazione che si è inteso sottoporre all’Adita Corte Edu, mediante la presentazione dei ricorsi è talmente attuale e fondata che nelle more delle trattative intervenute con lo Stato Italiano circa l’eventuale composizione della lite, il Ministero della Salute nonostante le buone palesate intenzioni, non ha fatto pervenire alcuna proposta transattiva in ordine alle richieste di danno da mancata e/o ritardata esecuzione delle sentenze. Tuttavia lo Stato Italiano nelle sue osservazioni ha ritenuto di classificare, erroneamente, come già pagate, le posizioni, per le quali erano state inviate le sole proposte di pagamento, o ancora, ha ritenuto delle posizioni pagate nel corso del 2008/2009, per delle annualità maturate precedentemente a quelle indicate e riconosciute dai ricorrenti nelle rispettive e successive sentenze oggetto dei ricorsi in esame.
Ciò a dimostrazione, ancora una volta, che lo Stato Italiano ha continuato a perseverare in una gestione dilatoria e non risolutoria dei contenziosi, abbandonando l’idea di provvedere al pagamento spontaneo delle sentenze che gli venivano notificate, costringendo i creditori, come già sottolineato più volte a ricorrere a rimedi di recupero dispendiosi e poco redditizi, di tal ché sin dalla prima ora le richieste dello studio dell’avv. Michele Scolamiero estese a tutte le posizioni afferivano, anche al riconoscimento di un danno materiale per il ritardato e/o mancato pagamento della rivalutazione liquidata nelle sentenze, che il Governo ha accettato di pagare al fine di chiudere anzitempo un lungo excursus giudiziario durato circa sei anni e posto sotto l’egida della Corte EDU, memore (forse) l’obbligo dello Stato convenuto, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione, di conformarsi alle sentenze definitive nelle controversie di cui è parte e dunque i nostri assistiti, grazie al supporto dello studio Scolamiero, hanno ottenuto non solo o non tanto l’accertamento della violazione della Convezione per mezzo del procedimento incardinato innanzi al Consesso di Strasburgo bensì una confessione promanata dallo stesso Governo sul negligente comportamento tenuto nei loro confronti e sulla necessità di dover riparare ai danni arrecati nonché un adeguato ristoro per i danni subiti.
Da qui nascono le decisioni del 14.04.2022 (C.B. e altri/C.P. e altri/E.L. e altri/G.A. e altri/M.P. e altri/ M.V. e altri c. ITALIA) con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è dimostrata, nuovamente, sensibile alle doglianze sollevate dallo studio dell’avv. Michele Scolamiero facendo si che gran parte delle censure mosse alla condotta tenuta dallo Stato Italiano che, ad avvisto dello studio, si era reso colpevole di aver violato la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo, in particolare l’art. 6§1 in tema di equo processo trovassero, ancora una volta, soddisfazione.
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