I danni irreversibili della vaccinazione Sars-Cov 2 e il rimedio della legge Italiana
Il Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (e che avrà cadenza mensile) tra il 27.12.2020 e il 26.04.2021 ha segnalato 56.100 sospette reazioni avverse dopo la vaccinazione anti SARS-COV 2.

La maggioranza di tali reazioni avverse viene qualificata “non grave” e si manifesta con sintomi e problematiche transitorie, mentre il 8,6% delle segnalazioni riguardano casi di danni “gravi” e irreversibili.
E’ pacifica l’importanza della vaccinazione per la salute pubblica come unico vero rimedio per porre fine alla grave pandemia in corso da molti mesi, ma è altresì giusto e doveroso tutelare coloro che subiscono danni irreversibili causati da vaccinazione.
In tali casi il legislatore italiano ha istituito un riconoscimento economico, sotto forma di indennizzo in favore di tutti quei cittadini che sono stati danneggiati in modo irreversibile dalla vaccinazione.
I beneficiari risultano essere tutti coloro che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria.
Trattandosi di un indennizzo il beneficio economico è assegnato per motivi di solidarietà sociale. Ha carattere assistenziale, in quanto misura economica di sostegno collegata a una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria volta alla salvaguardia della salute stessa.
Il beneficio economico consiste in un assegno vitalizio con cadenza bimestrale.
La prestazione economica è interamente rivalutata secondo gli indici ISTAT ed è corrisposta per la metà alla persona danneggiata e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato alla vittima assistenza in maniera prevalente e continuativa. Fatto salvo il diritto delle stesse a percepirne l’intero importo, in caso di soggetto minore o incapace d’intendere e volere.
Il termine per la presentazione della domanda è di 3 anni, che decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi, non dal momento della scoperta della semplice infezione ma da quello in cui la patologia si è conclamata pervenendo ad uno stadio cronico. Questi termini sono perentori.
L’indennizzo previsto dalla legge, comunque, non pregiudica al soggetto danneggiato dalla vaccinazione, il diritto di agire per la richiesta di risarcimento del danno subito dalla vaccinazione ai sensi dell’art.2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Al fine di ottenere il beneficio economico previsto per legge è opportuno premunirsi della seguente documentazione medico-sanitaria:
- La data di vaccinazione e l’indicazione dei dati del vaccino
- Sintomi certificati e riscontrati a seguito della vaccinazione e la data (giorno, mese, anno) in cui si sono evidenziate
- L’entità delle lesioni o l’entità della malattia da cui è derivata la menomazione
- Certificato vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del Comune in originale o in copia conforme
- Cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito in copia conforme
N.B : Tutti i documenti richiesti in questa fase di restrizioni relazionali devono essere trasmessi al seguente indirizzo email: studiolegalescolamiero@gmail.com
Per sapere se si è in possesso dei requisiti per ottenere i benefici descritti si può inviare una email all’indirizzo: studiolegalescolamiero@gmail.com, contenente una breve descrizione dell’accaduto.
N.B. la consulenza ed eventuali pareri sono totalmente gratuiti
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